Art. 6.
(Assicurazioni sanitarie).

      1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporre la loro stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
      2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento

 

Pag. 8

sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto al trattamento generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.